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Condizioni Generali di Contratto
ARTICOLO 1 – PARTI DEL CONTRATTO
In questo contratto l’intestata società verrà denominata “Locatore”; il cliente, intestatario del contratto, verrà denominato “Conduttore”; l’eventuale conducente abilitato, diverso dalla persona del Conduttore, verrà denominato “Comandante”.
ARTICOLO 2 – ACCORDO
Con il presente contratto il Locatore acconsente a locare l'unità sopra specificata al Conduttore e a non stipulare alcun altro accordo relativo alla locazione di detta unità per lo stesso periodo di tempo.
Il Conduttore conviene di prendere in locazione l'unità e di pagare, secondo le modalità stabilite nel presente contratto, il canone, la cauzione e qualsiasi altra spesa concordata entro e non oltre le date specificate nel presente contratto.
ARTICOLO 3 - DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ
Il Locatore garantisce che, alla consegna, l'unità avrà le caratteristiche e le dotazioni richieste dal Conduttore e di cui alla scheda tecnica eventualmente allegata al presente contratto.
ARTICOLO 4 - MANCATI PAGAMENTI
In caso di mancato pagamento dell'acconto (vedi dati particolari della locazione) nei modi e nei termini convenuti, il presente contratto dovrà ritenersi risolto, con il conseguente diritto per il Locatore di reclamare i danni subiti.
Il mancato pagamento del saldo del canone e/o del versamento del deposito cauzionale (vedi dati particolari della locazione) nei modi e nei termini convenuti, legittimerà il Locatore ad invocare la risoluzione di diritto del presente contratto, con il semplice invio al Conduttore di comunicazione scritta contenente la contestazione della inadempienza e la dichiarazione di volersi avvalere della summenzionata facoltà.
In tal caso il Locatore potrà trattenere tutti i pagamenti ricevuti con diritto all'ulteriore risarcimento dei danni.
ARTICOLO 5 - CONSEGNA
Il Locatore si impegna ad usare tutta la dovuta diligenza per consegnare l'imbarcazione al Conduttore nel porto ed il giorno prestabilito in condizioni di navigabilità, integralmente armata, pulita, in buone condizioni nella sua interezza, munita di adeguate attrezzature, forniture, pertinenze ed accessori nonché dei documenti e delle dotazioni di sicurezza prescritti per legge.
Nel caso in cui il Conduttore desiderasse prendere in consegna l'imbarcazione in un porto diverso da quello convenuto, il Locatore potrà acconsentire al trasferimento dell'imbarcazione medesima a spese del Conduttore, pur restando inteso che la decorrenza della locazione avrà inizio nel porto e nei tempi indicati nel presente contratto.
ARTICOLO 6 - RITARDO NELLA CONSEGNA
Qualora il Locatore, per qualsiasi motivo non dipendente da causa di forza maggiore, non sia in grado di mettere a disposizione del Conduttore l'unità nel porto e nei tempi prestabiliti, avrà la possibilità di consegnarne un'altra di analoghe caratteristiche entro 48 (quarantotto) ore, con obbligo di rimborsare al Conduttore la relativa quota giornaliera di locazione non goduta.
Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il periodo suddetto, il Conduttore avrà la facoltà di:
a) recedere dal presente contratto, purché ne dia comunicazione al Locatore per iscritto entro le 24 ore successive; in tal caso il Locatore dovrà immediatamente restituire le somme già corrispostegli dal Conduttore, oltre gli interessi maturati;
b) confermare la locazione; in tal caso il canone decorre dal momento della effettiva presa in consegna dell'unità, ferma restando la scadenza del contratto salvo patto contrario.
Il Locatore, in caso di risoluzione del contratto, non sarà tenuto al risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna, ma dovrà unicamente restituire le somme anticipate dal Conduttore senza interessi.
ARTICOLO 7 - INVENTARIO Dl BORDO
Il Locatore (o un suo rappresentante) e il Conduttore (o il Comandante), prima della consegna e della riconsegna dell'unità dovranno redigere in contraddittorio un verbale, di seguito denominato check list, relativo all'inventario di bordo ed i generi di consumo esistenti a bordo. La check list (allegato A) costituisce parte integrante e dispositiva del presente contratto.
L'unità verrà consegnata con il pieno di combustibile e dovrà essere riconsegnata con il pieno di combustibile. Eventuali mancanze e/o rotture, riscontrate al momento della riconsegna, dovranno essere reintegrate a cura del Conduttore sulla base della stessa check list e dei relativi importi.
ARTICOLO 8 - MODI E LIMITI DELL’UTILIZZAZIONE DELL'UNITÀ, DIVIETI
II Conduttore è tenuto ad usare l'unità con particolare diligenza, secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione ed utilizzando la stessa esclusivamente ai fini del diporto, tra porti ed approdi sicuri e buoni, ove l'unità possa entrare, permanere ed uscire in completa sicurezza (sempre galleggiante), entro il limiti dell'area di crociera (vedi dati particolari della locazione).
Tale area non potrà in nessun caso comprendere nazioni coinvolte in conflitti bellici, operazioni militari, rivoluzioni e moti civili.
In particolare il Conduttore non potrà effettuare il trasporto di passeggeri e merci, né effettuare alcun tipo di commercio, non potrà tenere a bordo sostanze stupefacenti (neanche per uso personale), armi o altri oggetti e documenti il cui possesso e/o detenzione non siano consentiti dai paesi in cui l'unità verrà a trovarsi.
II Conduttore, inoltre, dovrà rispettare il numero minimo di persone presenti a bordo e non potrà lasciare l’ormeggio quando la navigazione sia vietata dalla competente Autorità e/o quando le condizioni meteo marine e/o lo stato dell'unità siano tali da compromettere la sicurezza delle persone presenti a bordo e/o dell'unità stessa.
L'unità, senza preventiva autorizzazione scritta del Locatore, non potrà essere utilizzata in regate o altre manifestazioni agonistiche, né impegnata in sport acquatici pericolosi, che possano compromettere la sicurezza e l'integrità dell'unità stessa.
Il Conduttore e/o qualsiasi persona presente a bordo non potranno tenere alcun animale a bordo, salvo specifico consenso del Locatore.
ARTICOLO 9 - DOCUMENTI PERSONALI
Il Conduttore si impegna affinché tutte le persone presenti a bordo dell'unità all'inizio della locazione siano provviste di passaporto o documenti e visti necessari.
ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ PER I MINORI
In caso di presenza a bordo di minori, il Conduttore sarà completamente responsabile della loro sicurezza e della loro condotta.
ARTICOLO 11 - SALUTE DEL CONDUTTORE E DEI SUOI OSPITI
L'unità, per la sua natura e struttura, potrebbe essere inappropriata per le persone portatrici di determinati handicap fisici o che siano sotto cure mediche. Con la firma del presente contratto il Conduttore garantisce la buona salute sua, dei suoi ospiti e del Comandante prima dell'imbarco. Il Conduttore, i suoi ospiti e il Comandante dovranno essere provvisti di tutti i visti e delle vaccinazioni necessari per i Paesi in cui farà approdo l'unità.
ARTICOLO 12 - RICONSEGNA
Al termine della locazione l'unità dovrà essere riconsegnata dal Conduttore al Locatore nel porto e nei tempi prestabiliti, nelle medesime condizioni d'uso nelle quali la stessa è stata consegnata all'inizio del contratto, ad eccezione del normale deterioramento risultante dall'uso ordinario, libera da ogni vincolo e gravame dipendenti da obbligazioni assunte dal Conduttore.
In caso di danni all'arredamento, alle attrezzature e corredo di bordo, il Conduttore si impegna a risarcire, prima del suo sbarco, il Locatore del danno arrecato, in base al prezzo corrente di mercato ove non sia possibile procedere tempestivamente alle riparazioni e/o sostituzioni.
Nel caso in cui si rendano necessarie riparazioni a spese del Conduttore, questi dovrà effettuarle prima della riconsegna o comunque dovrà indennizzare il Locatore per il tempo, necessario all'esecuzione delle stesse, che risultasse eccedente la durata del contratto di locazione.
Il Conduttore potrà riconsegnare l'unità nel porto prestabilito e sbarcare prima della fine del periodo di locazione, tuttavia tale anticipata riconsegna non darà diritto al Conduttore a pretendere alcun rimborso, neanche parziale, del prezzo di locazione.
ARTICOLO 13 - RITARDO NELLA RICONSEGNA
Se per fatto del Conduttore la riconsegna dell'unità non dovesse avvenire secondo le modalità ed i termini prestabiliti, al Locatore è dovuto, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, un corrispettivo in misura doppia rispetto alla rata di canone giornaliera per ogni giorno (o frazione superiore a 2 ore) fino a quando la riconsegna sarà effettuata. Qualora il ritardo dovesse superare le 24 ore, il Conduttore sarà tenuto inoltre ad indennizzare il Locatore per i maggiori danni subiti a seguito della mancata disponibilità dell'unità e o per la risoluzione di un successivo contratto e o per la ritardata consegna dell'unità ad altro utilizzatore.
Qualora il Conduttore decidesse di interrompere o terminare la crociera in un porto diverso da quello indicato nel presente contratto, il tempo necessario per riportare l'unità nel porto di riconsegna stesso, che dovesse eccedere il periodo di locazione, verrà considerato alla stessa stregua del ritardo. Sono a carico del Conduttore anche le spese di trasporto o di trasferimento dell'unità nel porto di riconsegna.
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Conduttore può recedere dal contratto ma perde il diritto alla restituzione delle somme da lui versate al Locatore a titolo di acconto confirmatorio della prenotazione in esclusiva; il Conduttore perde invece la facoltà di recedere dal contratto dal sessantesimo giorno precedente l’inizio della locazione, e il Locatore da tale momento, in caso di dichiarazione successiva del Conduttore di non poter utilizzare l’imbarcazione, avrà sempre diritto al 100% della tariffa. In caso di interruzione della conduzione dell’imbarcazione per richiesta o a causa del Conduttore, questi non avrà diritto ad alcun rimborso; il non uso della barca durante il periodo previsto, non dà diritto al Conduttore a rimborso alcuno.
Il Locatore che, per avaria o qualsiasi altro motivo indipendente dalla sua volontà, non possa consegnare la barca contrattata, avrà comunque la possibilità di consegnarne altra di analoghe caratteristiche entro tre giorni, con l’obbligo di rimborsare al Conduttore la sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si protragga oltre il periodo suddetto, sarà facoltà del Conduttore chiedere la risoluzione del contratto ed il relativo rimborso della tariffa eventualmente corrisposta più gli interessi al tasso di legge, ma senza diritto ad alcun’altra forma di risarcimento.
ARTICOLO 15 - PRIORITA' DEL NOLEGGIO SETTIMANALE
Considerando l'esigenza del Locatore di dover dare una priorità ai noleggi settimanali, lo stesso Locatore si riserva, anche nell'interesse del Conduttore, di poter sostituire l'imbarcazione prenotata per il week-end con una similare.
Nel caso in cui il Locatore non abbia la possibilità di poter sostituire l'imbarcazione, avviserà il Conduttore con un anticipo di almeno 7 gg., restituendo al Conduttore gli acconti versati.
ARTICOLO 16 - SOSPENSIONE DEL CANONE, IMPEDIMENTO TEMPORANEO E PERDITA DELL'UNITÀ
Qualora successivamente alla consegna al Conduttore e per fatto non imputabile al medesimo, l'unità subisca un'avaria all'apparato motore o qualsiasi altro impedimento che ne pregiudichi la sua ragionevole utilizzazione, troverà applicazione la seguente regolamentazione:
a) se il periodo di interruzione dovesse essere superiore alle 48 ore consecutive, il canone sarà sospeso dal momento in cui si era verificata 1'interruzione fino al momento in cui l'unità potrà riprendere il servizio; i consumi di combustibili, olio lubrificante e acqua, relativi al periodo di interruzione, saranno a carico del Locatore e saranno contabilizzati ai prezzi dell'ultimo rifornimento; resta comunque ferma la scadenza del contratto, salvo patto contrario;
b) se l'interruzione dovesse invece superare le 72 ore consecutive se in acque italiane, o 86 ore se in acque estere, o 1'unità andasse perduta, il Conduttore potrà chiedere la risoluzione del presente contratto dandone immediata comunicazione scritta al Locatore ed avrà diritto alla restituzione della rata di canone non goduta. In tali circostanze la riconsegna dell'unità si intende avvenuta nel luogo ove si e verificata l'avaria o laddove l'unità è andata perduta; il Conduttore avrà pure diritto al rimborso delle spese di alloggio e di viaggio per sé, i suoi ospiti ed il Comandante, necessarie per raggiungere il porto previsto per la riconsegna o il luogo di abituale residenza, qualora quest’ultimo risultasse più vicino rispetto al primo. Ogni qualvolta si verifichi un’avaria che comporti l'inutilizzazione dell'unità, il Conduttore sarà tenuto a redigere un verbale dell'accaduto.
ARTICOLO 17 - MALTEMPO
Il Locatore non assume nessuna responsabilità per ritardi nella partenza o interruzioni della crociera dovuti ad avversità meteorologiche o a contrarie disposizioni dell'Autorità Marittima. In tali casi il contratto decorrerà ugualmente anche se l'imbarcazione per più giorni non potrà prendere il mare.
ARTICOLO 18 – MANUTENZIONE, DANNI, AVARIE, INCIDENTI, RIPARAZIONI
Il Locatore è tenuto a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale dell'unità secondo l'impiego convenuto, nonché a quelle derivanti da vizi occulti inerenti all'unità e alle sue parti.
II Conduttore, invece, è obbligato alla manutenzione ordinaria (cambio dell'olio, cura del motore, delle batterie, dei winch, delle vele, ecc.) al fine di conservare l'unità nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità nelle quali è stata presa in consegna.
In caso di danno, avaria o incidente, il Conduttore deve avvisare immediatamente il Locatore. La navigazione potrà proseguire solo se ciò non comporterà aggravamento del danno né pericoli per le persone e l'imbarcazione. Il Conduttore non potrà compiere alcuna riparazione se non previa autorizzazione del Locatore. Le spese necessarie per le riparazioni sono a carico del Conduttore e gli verranno rimborsate solo se la causa delle stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto nel presente contratto. A tutela dei propri diritti il Locatore potrà trattenere la cauzione, sino al completo accertamento della predetta responsabilità, senza perciò essere tenuto a corrispondere alcunché a titolo di interessi, danni o quant'altro.
Per quanto conseguente a danni, avarie o incidenti si farà riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 16 fermo restando che il conteggio delle ore inizia dal momento della ricezione di una comunicazione scritta.
ARTICOLO 19 - SPESE CORRENTI
Il Conduttore è tenuto a sostenere le spese relative all'uso ed ai consumi dell'unità per il periodo di locazione, ed in particolare: combustibile, olio lubrificante, acqua, elettricità, spese e diritti portuali, di ancoraggio e di ormeggio, tasse doganali e locali, pilotaggi, costi conseguenti all'utilizzo delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo.
Qualora non fosse possibile accertare le spese relative all'utilizzo delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo, al termine della locazione, le stesse dovranno essere corrisposte in base alla valutazione stimata dal Locatore e quindi essere documentate nel più breve tempo possibile.
ARTICOLO 20 - COMANDO DELL'UNITÀ
La scelta del Comandante è subordinata al gradimento del Locatore. Quest'ultimo o un suo rappresentante avranno il diritto di richiedere al Comandante designato l'abilitazione al comando dell'unità. Se le conoscenze e le capacità del patentato non fossero ritenute sufficienti per il tipo di unità locata, per la sicurezza della stessa e delle persone, il Locatore o un suo rappresentante potranno chiedere al Conduttore di provvedere alla sostituzione.
In caso di contestazione il giudizio insindacabile è rimesso ad uno dei membri della Commissione di esame costituita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 marzo 1977 presso l'Ufficio Marittimo competente per territorio rispetto al porto di consegna dell'unità.
Il Comandante, qualora dovesse risultare essere persona diversa dal Conduttore, dovrà anch'egli sottoscrivere il presente contratto. Il Comandante si assumere tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre quelli che la legge gli impone.
ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DEL COMANDANTE
Il Comandante dovrà in particolare prestare ascolto all’Autorità Marittima quando la stessa vieti la navigazione per qualsiasi motivo (maltempo, pericolosità dell'area, ecc.).
Qualora le condizioni meteo marine presentino elementi con intensità superiore a forza 6 della scala Beaufort, il Comandante non dovrà uscire dal porto e, se in navigazione, dovrà fare approdo nel più vicino porto o punto di ancoraggio sicuro.
Nel caso di ancoraggio dell'imbarcazione in prossimità della costa, il Comandante dovrà assicurarsi che l'unità non venga mai lasciata senza il controllo adeguato alla situazione ed al luogo.
Il Comandante ha l’obbligo di riportare sul giornale di bordo gli arrivi e le partenze dai porti, le condizioni atmosferiche, le ore di moto effettuate giornalmente con l'ausilio del motore.
Il Comandante, il Conduttore ed i suoi ospiti, si impegnano a rispettare tutte le leggi del Paese in cui verrà a trovarsi l’unità, ivi comprese le normative relative alle dichiarazioni doganali, le disposizioni delle Autorità Portuali/Doganali e le normative vigenti in materia di pesca (anche subacquea).
Qualora il contratto di locazione avesse una durata superiore a 10 giorni, il Comandante dovrà comunicare (via telefono, fax, telex o telegramma) ogni 7 giorni la posizione dell'unita al Locatore o ad un suo rappresentante.
ARTICOLO 22 - ASSICURAZIONE
Il Locatore espressamente si obbliga ad assicurare e a tenere l’unità assicurata a propria cura e spese per tutta la durata della locazione contro i rischi ordinari della navigazione, ivi compresi l'avaria particolare, ricorso terzi 4/4 in modo che il Conduttore sia esente da ogni responsabilità per qualsiasi avaria o danno all'unità o a terzi. Provvederà altresì ad accendere, presso primaria Compagnia, separata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell’unità, nonché a copertura dei rischi per i terzi trasportati.
Copie di tutte le polizze, a richiesta del Conduttore, saranno a disposizione dello stesso per consultazione prima dell'imbarco. Qualora il Conduttore non ritenesse sufficienti i massimali di responsabilità civile dovrà darne comunicazione scritta al Locatore, il quale sarà tenuto a prendere contatti con la compagnia assicurativa interessata al fine di richiedere e, per quanto consentito, ottenere l’estensione di detti massimali fino ai limiti richiesti. Resta inteso e convenuto che le spese relative all’estensione della copertura assicurativa saranno in questo caso a carico del Conduttore. Sono in ogni caso a carico di quest’ultimo l'inadeguatezza dei valori assicurati, la franchigia ed i danni non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa del Conduttore stesso, e/o dei suoi ospiti e/o del Comandante.
ARTICOLO 23 – CAUZIONE
Il mancato versamento della cauzione in una delle modalità proposte (intera o ridotta) determina la risoluzione di diritto del presente contratto ed il Locatore ha diritto di ritenere a titolo di penale le somme a lui corrisposte dal Conduttore per la locazione. La cauzione, verrà restituita, al termine della locazione, dopo aver constatato l’inesistenza di danni, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte in navigazione. Fermo restando quanto già prestabilito in ordine alla cauzione ridotta in termini di copertura dei danni, si precisa altresì che la limitazione della responsabilità economica del Conduttore al solo importo della cauzione, sia in forma ridotta che intera, riguarda esclusivamente i danni materiali causati all’imbarcazione e suscettibili della copertura assicurativa di cui al precedente articolo 22.
ARTICOLO 24 - DIRITTI E BROKERAGE
Gli eventuali diritti di mediazione per la conclusione del presente contratto sono a carico del Locatore. Se il presente contratto non venisse rispettato da una delle parti o venisse concordemente annullato, qualunque ne sia la ragione, la provvigione eventualmente riscossa dal Broker non verrà in alcun caso restituita.
ARTICOLO 25 - FORZA MAGGIORE
Ai fini del presente contratto per "Forza Maggiore" si intende in via esemplificativa e non tassativa qualsiasi causa attribuibile ad atti, fatti, eventi, omissioni, incidenti fuori dal ragionevole controllo del Locatore o del Conduttore (compreso ma non limitato a scioperi, serrate o altre dispute aziendali, agitazioni popolari, rivolte, invasioni, guerra, incendio, esplosione, sabotaggio, pirateria o altri accidenti in mare).
ARTICOLO 26 – SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Al Conduttore è fatto espresso divieto di concedere in sublocazione l’unità di cui al presente contratto ed altresì di cedere i diritti derivanti dal contratto stesso.
ARTICOLO 27 - COMPENSI PER ASSISTENZA, SALVATAGGIO E RECUPERO
Il compenso per operazioni di recupero, rimorchio, salvataggio e qualsiasi assistenza e soccorso prestati dall'unità durante la vigenza del presente contratto (almeno della quota spettante al Comandante, delle quote di locazione non godute dal Conduttore, dei danni subiti dall'unità, di tutte le spese sostenute dal Locatore e dal Conduttore, ivi comprese quelle legali, di materiali e combustibili consumati durante le operazioni di soccorso), sarà suddiviso in parti uguali tra il Locatore e il Conduttore.
Tutte le azioni intraprese e le misure adottate dal Locatore, per conseguire il compenso di assistenza o salvataggio, saranno vincolanti per il Conduttore e il Comandante.
ARTICOLO 28 - RICHIESTA DI RIMORCHIO/ASSISTENZA
Il Conduttore e/o il Comandante saranno direttamente responsabili per le obbligazioni derivanti dalle operazioni di rimorchio/assistenza richieste ad altre unità, fatta eccezione per i casi di reale pericolo per le persone presenti a bordo e per l’integrità dell’unità che comunque non siano conseguenti a fatti e/o omissioni del Conduttore e/o del Comandante.
ARTICOLO 29 - SPESE DI REGISTRAZIONE
Le eventuali spese di registrazione e qualsiasi altre inerenti e conseguenti al presente contratto saranno a carico del Conduttore.
Qualora il contratto venga stipulato per il tramite di pubblico Mediatore e sia firmato solo dallo stesso, la spesa di registrazione in caso d'uso sarà a carico della parte che l'avrà resa necessaria.
ARTICOLO 30 - LEGGE APPLICABILE
Per quanto non espressamente stabilito e previsto nel presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme legislative italiane vigenti in materia.
Nel caso di incertezza circa l'interpretazione logico/letterale del presente contratto e/o di discrepanza tra il testo recato in lingua italiana e la relativa traduzione in altra lingua, dovrà ritenersi prevalente l'interpretazione del testo in lingua italiana.
ARTICOLO 31 - ARBITRATO
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico o di un collegio composto da 3 arbitri, che decideranno in via irrituale secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Pescara.
Qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo sulla nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro, in caso di collegio arbitrale, provvederà a ciò il Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Pescara.
Le parti si impegnano a dar pronta e puntuale esecuzione alla decisione arbitrale che fin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.
ARTICOLO 32 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Le disposizioni di cui ai “dati particolari della locazione” e le eventuali schede e/o documenti, qui allegate dal n° al n° , saranno considerate parte integrante del presente contratto.
IL LOCATORE
I L CONDUTTORE
IL COMANDANTE
Alma S.r.L..
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ. italiano il Conduttore dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare tutte le disposizioni cui al presente contratto ed in particolare quelle di cui ai seguenti articoli:
articolo 4 – mancati pagamenti; articolo 5 – consegna; articolo 6 – ritardo nella consegna; articolo 8 – modi e limiti dell’utilizzazione dell’unità, divieti; articolo 11 – salute del conduttore e dei suoi ospiti; articolo 12 – riconsegna; articolo 13 – ritardo nella riconsegna; articolo 14 – risoluzione del contratto; articolo 15 – priorità del noleggio settimanale; articolo 16 – sospensione del canone, impedimento temporaneo e perdita dell’unità; articolo 18 – manutenzione, danni, avarie, incidenti, riparazioni; articolo 19 – spese correnti; articolo 20 – comando dell’unità; articolo 21 – obblighi del comandante; articolo 22 – assicurazione; articolo 23 – cauzione; articolo 24 – diritti e brokerage; articolo 26 – sublocazione e cessione del contratto; articolo 27 – compensi per assistenza, salvataggio e recupero; articolo 28 – richiesta di rimorchio/assistenza; articolo 29 – spese di registrazione; articolo 31 – arbitrato.
IL CONDUTTORE
IL COMANDANTE
ALMA s.r.l.
Sede operativa: Piazza Vittorio Veneto, 28 – 36030 Costabissara (VI) – Tel. 0444 348239 Fax 0444 275140
www.almadelmar.it -
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Sede legale: Via dei Marrucini, 21 – 65127 Pescara – P.I. 01784390682
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